Disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria

Published on 20 July 2021 • Ambiente

La Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del Bacino padano (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), con deliberazione della Giunta regionale, d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell’aria, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni in atmosfera e dei protocolli operativi (c.d. “Semaforo”), attualmente vigenti.

Tali disposizioni, in vigore dal 1° marzo 2021, riguardano tutto il territorio regionale, con opportune differenziazioni, a seconda delle zone (Agglomerato di Torino, pianura o collina) e del numero di abitanti dei Comuni interessati (popolazione maggiore o minore di 10.000 abitanti).

Le misure temporanee, da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, riguardano gli ambiti relativi alla mobilità, al riscaldamento e alla agricoltura e sono inerenti alle limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all’aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico.

In particolare, per quanto concerne l'agricoltura, si riporta il testo della delibera: 

"1.4. Estensione di divieti riguardantI le combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e forestale

estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

estensione temporale e territoriale, secondo quanto indicato al precedente punto 1.1., della limitazione temporanea relativa al divieto assoluto di qualsiasi combustione all’aperto, di cui al punto 2.1.5 dell’allegato 1 alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

1.5. Introduzione di ulteriori limitazioni riguardanti le pratiche agricole, con particolare riferimento alla fertilizzazione delle colture

integrazione delle limitazioni temporanee di cui al punto 2 dell’allegato 1 alla d.g.r. n. 14- 1996 del 25 settembre 2020, con il divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;

estensione del divieto di cui al punto 2.1.7 dell’allegato 1 alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, ai letami e ai materiali ad essi assimilati come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i.; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione."

https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/

ORD. 4/2021 COMUNE DI TONENGO
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delibera di giunta regionale 9-2916 del 26 febbraio 2021
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