Ufficio tributi

Ultima modifica 4 gennaio 2022

Responsabile del Servizio:
telefono: 0141908112 fax 0141 1702070 email protocollo@comune.tonengo.at.it

Orario di apertura al pubblico: 

Il martedì 09.00 alle 11.30 dalle 14.30 alle 16.00

Il venerdì dalle 8.30 alle 12.00

Orario risposte telefoniche:

il Lunedì, Martedì e il Venerdì dalle 09.00 alle 11.30

il Martedì e il Giovedì dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.00

CALCOLO IUC COMUNE DI TONENGO

PUBBLICAZIONI SUL MEF

I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze.

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaanno.htm?lista=1&r=1&cm=&pagina=piemonte.htm&pr=AT&cc=L204

 Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.
Per la TARI, invece, - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa. In ogni caso il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe nel citato Portale è entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Vale in ogni modo il principio che se in un'annualità non ci sono pubblicazioni relative ad un particolare tributo, deve intendersi confermato quanto deliberato nell'anno o negli anni precedenti.